Art. 19. La Ragioneria generale e' incaricata di preparare le situazioni finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli elementi che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a quello del Tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente, il progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.