Art. 19. 
 
  La Ragioneria generale e' incaricata  di  preparare  le  situazioni
finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli  elementi  che  i
singoli Ministeri  dovranno  trasmettere  a  quello  del  Tesoro,  il
progetto del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  seguente,  il
progetto  di  legge  per  l'assestamento  del   bilancio   preventivo
dell'esercizio in  corso  e  il  rendiconto  generale  dell'esercizio
scaduto, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.