Art. 21. 
 
  La Ragioneria generale e' retta da un ragioniere generale, il quale
sara' personalmente responsabile della esattezza  e  prontezza  delle
registrazioni contabili. 
 
  La nomina dei ragionieri sara' fatta sopra  proposta  del  Ministro
del Tesoro, d'accordo col Ministro, cui la ragioneria e' addetta.