Art. 28. 
 
  Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente constera'  dello
stato di previsione della entrata e di quelli della  spesa,  distinti
questi ultimi per Ministeri. 
 
  Siffatti stati di previsione saranno accompagnati da  un  riepilogo
dal quale emergano i risultati complessivi di essi. 
 
  Gli stati di previsione saranno  approvati  con  altrettante  leggi
separate. 
 
  Il riepilogo sara' approvato colla legge  relativa  allo  stato  di
previsione dell'entrata.