Art. 28. Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente constera' dello stato di previsione della entrata e di quelli della spesa, distinti questi ultimi per Ministeri. Siffatti stati di previsione saranno accompagnati da un riepilogo dal quale emergano i risultati complessivi di essi. Gli stati di previsione saranno approvati con altrettante leggi separate. Il riepilogo sara' approvato colla legge relativa allo stato di previsione dell'entrata.