Art. 31. 
 
  Dopo  approvata  la  legge  per  l'assestamento  del  bilancio,  il
Ministro del  Tesoro  compilera',  per  distribuirsi  ai  membri  del
Parlamento, una tabella esplicativa, nella quale  per  ogni  capitolo
del bilancio saranno indicate: 
 
    1. Le somme approvate col bilancio di previsione, di che all'art.
28; 
 
    2. Le  variazioni  approvate  colla  legge  di  assestamento  del
bilancio; 
 
    3.  Le  somme  che  dopo  queste  variazioni   costituiscono   la
definitiva previsione di competenza; 
 
    4. I residui attivi e passivi lasciati dal precedente  esercizio,
risultanti dal rendimento di conti; 
 
    5. La previsione di cassa.