Art. 32. 
 
  Il conto dei residui del bilancio sara' tenuto sempre  distinto  da
quello della competenza, in  modo  che  nessuna  spesa  afferente  ai
residui  possa  essere  imputata  sul  fondo  della   competenza,   o
viceversa. 
 
  I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono  perenti
agli effetti amministrativi. 
 
  Possono pero' riproporsi  in  un  capitolo  speciale  del  bilancio
successivo.