Art. 32. Il conto dei residui del bilancio sara' tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa. I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi. Possono pero' riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.