Art. 33. Se al tempo indicato nel precedente articolo 27 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il progetto di legge di assestamento del bilancio dell'anno in corso saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e presentati alla nuova tosto che sia costituita.