Art. 33. 
 
  Se al tempo indicato nel precedente articolo 27 il  Parlamento  non
fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio  seguente  e
il progetto di legge di assestamento del bilancio dell'anno in  corso
saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. 
 
  E  se  la  Camera  dei  deputati  fosse  stata  disciolta   saranno
pubblicati  per  riassunto  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  e
presentati alla nuova tosto che sia costituita.