Art. 36. 
 
  Approvato il  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  seguente,
ciascun Ministro ripartira'  definitivamente  in  articoli  la  somma
stanziata in ciascun capitolo. 
 
  Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun  Ministro  trasportare
da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati. 
 
  Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di  fondi  da
un articolo all'altro, saranno approvati con decreto Ministeriale  da
essere registrato alla Corte dei conti.