Art. 36. Approvato il bilancio di previsione per l'esercizio seguente, ciascun Ministro ripartira' definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo. Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun Ministro trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati. Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.