Art. 38. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione; Fondo di riserva per le spese impreviste. Per gli effetti di questa disposizione nella legge annuale del bilancio sara' unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine. La prelevazione delle somme dal fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio sara' fatta per decreti del Ministro del Tesoro registrati alla Corte dei conti. La prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguira' per decreti Reali promossi dal Ministro del Tesoro dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti saranno inseriti nella Raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sara' autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge sara' dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste. Le prelevazioni fatte sino all'epoca prescritta dall'articolo 27 della presente legge per la presentazione al Parlamento del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio in corso verranno, a senso dell'articolo 29, comprese nel progetto medesimo, e s'intenderanno approvate colla sanzione di esso. Le altre prelevazioni che potranno avvenire dopo l'epoca anzidetta saranno presentate per l'approvazione al Parlamento alla prima sua convocazione.