Art. 38. 
 
  Per  provvedere  alle  deficienze  che  si   manifestassero   nelle
assegnazioni del bilancio, saranno  inscritte  in  due  capitoli  una
somma  sotto  la  denominazione  Fondo  di  riserva  per   le   spese
obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione; Fondo di
riserva per le spese impreviste. 
 
  Per gli effetti di questa  disposizione  nella  legge  annuale  del
bilancio sara' unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine. 
 
  La prelevazione delle somme dal  fondo  di  riserva  per  le  spese
d'ordine ed obbligatorie e la loro inscrizione ai vari  capitoli  del
bilancio sara' fatta per decreti del Ministro del  Tesoro  registrati
alla Corte dei conti. 
 
  La prelevazione  di  somme  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese
impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o  ad
un capitolo nuovo, seguira' per decreti Reali promossi  dal  Ministro
del Tesoro dopo deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri.  Questi
decreti saranno inseriti nella Raccolta  degli  atti  del  Governo  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno  entro  dieci  giorni
dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Se la spesa imprevista
occorre quando siede il Parlamento, essa sara' autorizzata per legge.
Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per  legge
sara' dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste. 
 
  Le prelevazioni fatte sino all'epoca  prescritta  dall'articolo  27
della presente legge per la presentazione al Parlamento del  progetto
di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio
in corso verranno, a senso dell'articolo 29,  comprese  nel  progetto
medesimo, e s'intenderanno approvate colla sanzione di esso. 
 
  Le altre prelevazioni che potranno avvenire dopo l'epoca  anzidetta
saranno presentate per l'approvazione al Parlamento  alla  prima  sua
convocazione.