Art. 39. 
 
  Le maggiori spese a cui non possa provvedersi nella forma  espressa
all'articolo precedente, debbono essere  autorizzate  per  legge  nel
modo stabilito all'art. 34. 
 
  Per decreto Reale si potranno pero' aumentare i capitoli  di  spesa
relativi ai titoli di Debito Pubblico dello  Stato,  a  tenore  delle
leggi ricevuti in pagamento e destinati alla estinzione.