Art. 39. Le maggiori spese a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per legge nel modo stabilito all'art. 34. Per decreto Reale si potranno pero' aumentare i capitoli di spesa relativi ai titoli di Debito Pubblico dello Stato, a tenore delle leggi ricevuti in pagamento e destinati alla estinzione.