Art. 40. 
 
  I direttori generali del demanio  e  tasse,  delle  gabelle,  delle
poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che  i
capi degli uffizi provinciali finanziari,  sotto  la  personale  loro
responsabilita', provvederanno,  nei  limiti  delle  rispettive  loro
attribuzioni, affinche' prontamente ed  integralmente  sia  fatta  la
riscossione delle entrate.