Art. 40. I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilita', provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinche' prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.