Art. 43. 
 
  Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti  coloro  che  ne
sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle casse  del
Tesoro, nei termini stabiliti dalle leggi e  regolamenti  vigenti,  e
dal regolamento che sara' fatto in esecuzione della  presente  legge.
Il danaro sara' accompagnato da un conto sommario di cassa.