Art. 46. Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento sara' verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sara' liquidato il conto, e sara' pure verificato che non sia violata alcuna legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, al relativo capitolo, che deve essere sempre indicato nel mandato. Ogni mandato e' firmato dal Ministro o da chi sara' da lui designato. Dovra' pure essere firmato dal capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero, il quale apporra' il visto al mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti. Il mandato sara' trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrera' e vi apporra' il suo visto, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione all'esercizio ed al capitolo del bilancio indicati nel mandato e che la somma non ecceda i limiti di esso. Il mandato col visto della Corte dei conti passa al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere. La Direzione generale del Tesoro trasmettera' giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio di ogni Ministero.