Art. 46. 
 
  Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento  sara'
verificata la causa legale e la giustificazione  della  spesa,  sara'
liquidato il conto, e sara'  pure  verificato  che  non  sia  violata
alcuna legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio  e
ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che  essa  appartiene  al
conto delle competenze o a quello dei residui, al relativo  capitolo,
che deve essere sempre indicato nel mandato. 
 
  Ogni mandato e'  firmato  dal  Ministro  o  da  chi  sara'  da  lui
designato. Dovra' pure  essere  firmato  dal  capo  della  Ragioneria
istituita presso ciascun Ministero, il quale  apporra'  il  visto  al
mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti. 
 
  Il mandato sara' trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrera'
e vi apporra' il suo visto, quando riconosca che  per  esso  non  sia
violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione  all'esercizio
ed al capitolo del bilancio indicati nel mandato e che la  somma  non
ecceda i limiti di esso. 
 
  Il mandato col visto della  Corte  dei  conti  passa  al  direttore
generale del Tesoro, che lo ammette a  pagamento,  compartendone  gli
ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere. 
 
  La Direzione generale del  Tesoro  trasmettera'  giornalmente  alla
Ragioneria generale una nota  del  complessivo  montare  dei  mandati
ammessi a  pagamento  per  ciascun  capitolo  del  bilancio  di  ogni
Ministero.