Art. 5. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti: 1. Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti; 2. Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al numero 1; 3. Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati; 4. Per l'acquisto di cavalli di rimonta; 5. Per riparazioni e riduzioni di corredo militare; 6. Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento; 7. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti d'Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.