Art. 51. 
 
  I Ministri potranno anche emettere  mandati  di  anticipazione  per
spese da farsi ad economia, per somma pero' che non ecceda le lire 30
mila; e cosi' anche mandati di anticipazione per  le  competenze  dei
corpi dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno,  non
che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di
spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero  ed  alle  navi
viaggianti  fuori  Stato;  e  cio'  sempre  nei  limiti  fissati  nel
bilancio. 
 
  Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad  economia  sara'
sempre fatto riferimento al regolamento approvato con decreto  Reale,
di cui e' detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente legge,
ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo. 
 
  Il modo del pagamento del Debito Pubblico nell'interno dello  Stato
ed all'estero e' stabilito dal regolamento, e la  giustificazione  di
questo pagamento sara' fatta ogni sei mesi.