Art. 53. La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sara' fatta com'e' detto all'articolo 49. Per le competenze dei corpi e stabilimenti militari di terra e di mare potra' essere data al termine di ogni trimestre. La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sara' provata tosto dopo che siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verra' prescritto dal regolamento.