Art. 53. 
 
  La  giustificazione   delle   spese   pagate   sopra   mandati   di
anticipazione sara' fatta com'e' detto all'articolo 49. 
 
  Per le competenze dei corpi e stabilimenti militari di terra  e  di
mare potra' essere data al termine di ogni trimestre. 
 
  La erogazione dei fondi trasmessi all'estero  sara'  provata  tosto
dopo che siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu
emesso il mandato di anticipazione,  ed  a  norma  di  quanto  verra'
prescritto dal regolamento.