Art. 55. 
 
  Il  pagamento  delle  spese  fisse,  cioe'  degli  stipendi   degli
impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese,  d'importo  e
scadenze fissi ed accertati, potra' seguire sopra ruoli  o  prospetti
emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i  quali  ruoli,  firmati
dal direttore generale, saranno registrati alla Corte  dei  conti,  e
quindi  trasmessi  dal  direttore  generale  suddetto  ai   tesorieri
provinciali. Questi,  colla  guida  dei  detti  ruoli,  pagheranno  i
creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel  modo  che
sara' prescritto dal regolamento, che indichera' pure i documenti  da
essere presentati dai creditori ai contabili pagatori. 
 
  Le giustificazioni dei pagamenti delle  spese  fisse  saranno  date
alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro  che
avranno eseguito i pagamenti stessi.