Art. 56. 
 
  Non si fara' luogo a registrazione di un mandato  di  pagamento  da
parte della Corte dei conti, ed  il  di  lei  rifiuto  annullera'  il
mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata  nel
relativo capitolo del bilancio, e non vi  si  possa  far  fronte  col
fondo di riserva. 
 
  Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte, quando, secondo  il  di
lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal  mandato  sarebbe
riferibile ai residui piuttosto  che  alle  competenze,  o  a  queste
piuttosto che a quelli, ovvero  ad  un  capitolo  gia'  esaurito  del
bilancio e non a quelli indicati nel mandato dal Ministero, che lo ha
emesso. 
 
  E' di conformita' modificata, quanto alla registrazione dei mandati
di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14  agosto
1862, n. 800.