Art. 56. Non si fara' luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullera' il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva. Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte, quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alle competenze, o a queste piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio e non a quelli indicati nel mandato dal Ministero, che lo ha emesso. E' di conformita' modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.