Art. 57. 
 
  Sotto la  piu'  stretta  responsabilita'  personale  del  tesoriere
centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri  e  percettori,
non sara' in nessun caso mai pagata  alcuna  somma,  i  cui  mandati,
ruoli  di  spese  fisse  e  Buoni  di  pagamento  sopra   mandati   a
disposizione non siano rivestiti  delle  formalita'  richieste  dagli
articoli 46, 48, 54 e 55 della  presente  legge,  salvo  il  disposto
degli articoli 47 e 51. 
 
  L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori,  da
parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente,
sono assolutamente vietati. 
 
  La disposizione di quest'articolo non  concerne  il  movimento  dei
fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con  ordinazione  del
direttore generale del Tesoro.