Art. 57. Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e Buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge, salvo il disposto degli articoli 47 e 51. L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. La disposizione di quest'articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.