Art. 58. 
 
  I ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari,  a  cui
favore furono emessi mandati  a  disposizione  ed  i  funzionari  che
ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili
dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge
14  agosto  1862,  n.  800,  e  saranno  passibili  di  condanna,  se
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 46,  48,
49, 53 e 54 della presente legge, contravverranno per la loro colpa o
negligenza agli obblighi loro demandati  ed  alla  presentazione  dei
conti a cui sieno tenuti. 
 
  La registrazione fatta di un  mandato  alla  Corte  dei  conti  non
libera la responsabilita' del ragioniere presso il Ministero  che  lo
emise,  per  quanto  riguarda  la  giustificazione  della   spesa   e
l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato. 
 
  Ove il ragioniere non creda di  firmare  per  qualsiasi  motivo  di
irregolarita' un mandato, ne riferira' direttamente al  Ministro,  ed
ove questi creda di  approvarne  la  emissione  dara'  un  ordine  in
iscritto al ragioniere, il quale dovra' eseguirlo.  Nel  giustificare
pero' il suo operato presso la Corte dei  conti,  esso  potra'  unire
l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto  al
Parlamento, sui mandati  registrati  con  riserva,  indichera'  anche
quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri. 
 
  La sezione della Corte dei conti a cui sara' affidato  il  giudizio
sulla responsabilita' dei ragionieri e  degli  ordinatori  secondari,
sara' una sezione diversa da quella  cui  e'  affidato  il  controllo
preventivo a senso degli articoli 46 e 54 della presente legge.