Art. 58. I ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione ed i funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e saranno passibili di condanna, se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 46, 48, 49, 53 e 54 della presente legge, contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati ed alla presentazione dei conti a cui sieno tenuti. La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilita' del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato. Ove il ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarita' un mandato, ne riferira' direttamente al Ministro, ed ove questi creda di approvarne la emissione dara' un ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovra' eseguirlo. Nel giustificare pero' il suo operato presso la Corte dei conti, esso potra' unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento, sui mandati registrati con riserva, indichera' anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri. La sezione della Corte dei conti a cui sara' affidato il giudizio sulla responsabilita' dei ragionieri e degli ordinatori secondari, sara' una sezione diversa da quella cui e' affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 46 e 54 della presente legge.