Art. 59. Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso il 30 giugno, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti pero' soltanto della somma per effettivi residui passivi risultati al 30 giugno ed osservate le prescrizioni e formalita' portate dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge. I mandati, che gia' fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate pero' le prescrizioni e le formalita' di sopra indicate. Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo altresi' il disposto dall'articolo 32 della presente legge.