Art. 59. 
 
  Potranno   effettuarsi   dopo   il   1°   luglio,    anche    prima
dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso il 30
giugno, le spese autorizzate col bilancio dell'anno  precedente,  che
vennero impegnate e non pagate prima  della  chiusura  di  esso,  nei
limiti pero' soltanto  della  somma  per  effettivi  residui  passivi
risultati al 30 giugno ed  osservate  le  prescrizioni  e  formalita'
portate dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge. 
 
  I mandati, che  gia'  fossero  stati  regolarmente  emessi  durante
l'esercizio del precedente anno finanziario, saranno  pagabili  anche
dopo la scadenza di  esso,  osservate  pero'  le  prescrizioni  e  le
formalita' di sopra indicate. 
 
  Qualora  codesti  mandati  non  fossero  pagati  nemmeno  nell'anno
finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intenderanno
definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne
la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto  non  sia  prescritto
secondo le disposizioni del Codice civile  o  di  leggi  speciali,  e
salvo altresi' il disposto dall'articolo 32 della presente legge.