Art. 64. Gli agenti dell'Amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro e la giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.