Art. 64. 
 
  Gli  agenti  dell'Amministrazione,  che   sono   incaricati   delle
riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o
altre, delle quali  lo  Stato  diventa  debitore,  o  hanno  maneggio
qualsiasi di pubblico denaro, ovvero  debito  di  materia,  ed  anche
coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi
attribuiti  ai  detti  agenti,  dipendono  rispettivamente  dai  vari
Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero del  Tesoro  e  la
giurisdizione della Corte dei conti. 
 
  Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro e alla
giurisdizione della Corte dei conti gl'impiegati dipendenti dai  vari
Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni  di  entrate
di qualunque natura o provenienza.