Art. 65. Ove la legge, nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestar cauzione, questa verra' determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della legge 14 agosto 1862, n. 800.