Art. 66. 
 
  Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi
sara' un controllore, che esercitera' le sue funzioni a  norma  delle
prescrizioni del regolamento. 
 
  Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese,
a mezzo degli ispettori di Tesoreria, e  verificazioni  straordinarie
ogniqualvolta il direttore generale del Tesoro lo richieda. 
 
  Sara' redatto processo verbale  di  ogni  verificazione  di  cassa,
colla firma degli intervenuti.