Art. 66. Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sara' un controllore, che esercitera' le sue funzioni a norma delle prescrizioni del regolamento. Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese, a mezzo degli ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del Tesoro lo richieda. Sara' redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa, colla firma degli intervenuti.