Art. 67. 
 
  Gli ufficiali pubblici  stipendiati  dallo  Stato,  e  specialmente
quelli ai quali e' commesso il riscontro  e  la  verificazione  delle
Casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per
loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. 
 
  A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della  Corte
dei conti, la quale potra' porre a loro carico una parte o  tutto  il
valore perduto.