Art. 69. 
 
  Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione  o  di  danno
arrecato all'erario per fatto o per omissione imputabile  a  colpa  o
negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 64  e  67,
la Corte dei conti potra' pronunziare tanto contro  di  essi,  quanto
contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto. 
 
  Quando   i    conti    sieno    fatti    compilare    di    ufficio
dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla revisione  giudiziaria
dei medesimi, ritenendoli come presentati dai  contabili,  sempreche'
invitati questi  legalmente  a  riconoscerli  e  sottoscriverli,  non
l'abbiano fatto nel termine prefisso.