Art. 69. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 64 e 67, la Corte dei conti potra' pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto. Quando i conti sieno fatti compilare di ufficio dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla revisione giudiziaria dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.