Art. 7. 
 
  In nessun contratto per forniture, trasporti  o  lavori  si  potra'
stipulare l'obbligo di far pagamenti in  conto,  se  non  in  ragione
dell'opera prestata o della materia fornita. 
 
  Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel numero
7 dell'articolo  5,  e  quelli  che  convenga  di  fare  con  case  o
stabilimenti commerciali o industriali di notoria  solidita',  presso
cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di  provviste
senza anticipazione di parte del  prezzo,  o  nei  contratti  per  la
costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.