Art. 70. 
 
  Appena terminato l'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del
capo della propria ragioneria, compilera' il conto  consuntivo  della
propria amministrazione. 
 
  Questo conto dovra' essere trasmesso alla Ragioneria generale,  non
piu' tardi del giorno 30 settembre successivo  al  termine  dall'anno
finanziario. E non piu' tardi del 25 del susseguente mese di  ottobre
il Ministro del Tesoro dovra',  per  cura  del  ragioniere  generale,
trasmettere   alla   Corte   dei   conti   il   rendiconto   generale
dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.