Art. 9. Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000. Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti. Il parere del Consiglio di Stato sara' sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.