Art. 10. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente: "La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate".
Nota all'art. 10: V. nota all'art. 1, primo comma.