Art. 10.

  Il  primo  comma  dell'articolo  3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal
seguente:
  "La  Sezione  speciale per il credito alla cooperazione esercita il
credito  a  favore  delle  cooperative  e  loro  consorzi  legalmente
costituiti, disciplinati dai principi della mutualita' previsti dalle
leggi  dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro
e  della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della
Banca  nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali
ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate".
 
          Nota all'art. 10:
            V. nota all'art. 1, primo comma.