Art. 11. L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci".