Art. 11.

  L'articolo  10  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti
gli  enti  cooperativi  non  soggetti, ai sensi delle leggi speciali,
alla  vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
quelli  che  si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi
per i propri soci".