Art. 12.

  1.  Le  obbligazioni  emesse  dalla  sezione  sono  parificate alle
obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.
  2.  Esse  sono  ammesse  di  diritto alle quotazioni di borsa, sono
comprese  tra  i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facolta'
di  concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito
cauzionale   dalle   pubbliche   amministrazioni   e  utilizzate  per
l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.
  3.   Gli   enti   di   qualsiasi   natura   esercenti  il  credito,
l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono
autorizzati,  anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento
e  di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni
emesse dalla sezione.
  4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della
copertura  delle  riserve  obbligatorie,  sono  comprese fra i titoli
emessi  dagli  istituti  gia'  autorizzati  ai  sensi  del  numero 4)
dell'articolo   7   del  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39.
 
          Nota all'art. 12, quarto comma:
            -  Testo  dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
          n. 857, convertito con la legge 26 febbraio 1977, n. 39:
            "La  riserva  premi e la riserva sinistri di cui all'art.
          60   del  testo  unico  delle  leggi  sull'esercizio  delle
          assicurazioni  private approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  13  febbraio  1939,  n.  449, modificato
          dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative
          al   portafoglio   italiano   delle   assicurazioni   della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli   a  motore  e  dei  natanti,  debbono  avere  come
          contropartita   all'attivo   del   bilancio  disponibilita'
          comprese tra quelle delle seguenti specie:
              (Omissis).
              4)  i titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi
          dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
          e successive modificazioni ed integrazioni".