Art. 12. 1. Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario. 2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio. 3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni emesse dalla sezione. 4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti gia' autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Nota all'art. 12, quarto comma: - Testo dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con la legge 26 febbraio 1977, n. 39: "La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1939, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: (Omissis). 4) i titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni".