Art. 13. Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.
Nota all'art. 13: - Testo dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649: "1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. 2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzata ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di controllo sulla gestione stessa".