Art. 13.

  Gli  interessi,  i  premi  ed altri frutti delle obbligazioni e dei
titoli similari di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre
1983,  n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre
1983,  n.  649,  emessi  dalla  Sezione  speciale per il credito alla
cooperazione  sono  soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento,
con obbligo di rivalsa.
 
          Nota all'art. 13:
            - Testo dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983,
          n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649:
            "1.  La  ritenuta  sui  proventi delle obbligazioni e dei
          titoli  similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni, deve essere operata
          anche   sulla   differenza  tra  la  somma  corrisposta  ai
          possessori   dei  titoli  alla  scadenza  e  il  prezzo  di
          emissione.
            2.  Ai  fini  dell'art.  26, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  si  considerano  similari  alle
          obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di
          deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi
          da  istituti  di credito o da sezioni o gestioni di aziende
          ed  istituti di credito che esercitano il credito a medio e
          lungo termine, e da societa' esercenti la vendita a rate di
          autoveicoli,  autorizzata  ai  sensi dell'art. 29 del regio
          decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge
          19  febbraio  1928,  n.  510,  i titoli in serie o di massa
          aventi  scadenza  fissa  non  inferiore a diciotto mesi che
          contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma
          non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano
          ai  possessori  alcun  diritto  di partecipazione diretta o
          indiretta    alla   gestione   dell'impresa   emittente   o
          dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di
          controllo sulla gestione stessa".