Art. 14.

  1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo,
secondo   le   modalita'   indicate  negli  articoli  successivi,  le
cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre
a  possedere  i  requisiti  di  cui al precedente articolo 1, secondo
comma:
    a)  siano  costituite  da lavoratori ammessi al trattamento della
cassa  integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano
stati  adottati  i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977,
n.  675,  dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30
gennaio  1979,  n.  26, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a
procedure  concorsuali  previste  dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267,  oppure  licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o
per riduzioni di personale;
    b)   realizzino   in   tutto   o   in   parte   la   salvaguardia
dell'occupazione  dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente
lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale
delle  aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni
della    medesima,   oppure   mediante   iniziative   imprenditoriali
sostitutive.
  2.  Le  cooperative  costituite per le finalita' di cui al presente
articolo,  le  quali  abbiano  in gestione anche parziale le aziende,
possono  esercitare  il  diritto  di  prelazione  nell'acquisto delle
medesime.
  3.  Le  cooperative  possono altresi' associare altri lavoratori in
cassa    integrazione   guadagni,   nonche'   personale   tecnico   e
amministrativo  in  misura  non  superiore  al 20 per cento e persone
giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che
le  regolano,  in  misura  non superiore al 25 per cento del capitale
sociale.
 
          Nota all'art. 14, primo comma:
            -   La   legge   12   agosto   1977,   n.  675,  concerne
          "Provvedimenti   per   il   coordinamento   della  politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo nel settore".
            - La legge 5 dicembre 1978, n. 787, contiene disposizioni
          per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.
            -  Il  decreto-legge  30  gennaio 1979, n. 26, convertito
          nella  legge  3 agosto 1979, n. 95, concerne "Provvedimenti
          urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria delle grandi
          imprese in crisi".
            -  Il  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il
          fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.