Art. 15. 1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non puo' essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni. 2. Il conferimento di cui al comma precedente puo' essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa. 3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvedera' a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.