Art. 15.

  1.  I  lavoratori  di  cui  al  precedente  articolo  sono tenuti a
conferire una quota che non puo' essere fissata in misura inferiore a
4  milioni  di  lire.  Di  essa  il  50 per cento deve essere versato
all'atto  della  costituzione  della  cooperativa, la parte rimanente
entro due anni.
  2.  Il  conferimento di cui al comma precedente puo' essere attuato
anche  mediante  cessione  totale  o parziale del credito relativo al
trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.
  3.  Fermo  restando  quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n.
297,   il   fondo  di  garanzia  del  trattamento  di  fine  rapporto
provvedera'  a  versare direttamente alla cooperativa le somme dovute
ai lavoratori e da questi cedute.