Art. 16. 1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da societa' cooperative di produzione e lavoro. 2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire societa' finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle societa' finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette societa' finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.
Nota all'art. 16, terzo comma: - L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, prevede l'istituzione di un albo speciale delle societa' di revisione, tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.