Art. 16.

  1.   In   deroga   alle  vigenti  norme  possono  partecipare  alle
cooperative  di  cui  all'articolo  14 le societa' finanziarie il cui
capitale  sia  posseduto  per  almeno  l'80  per  cento  da  societa'
cooperative di produzione e lavoro.
  2.  Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,   allo   scopo   di   partecipare   alle  cooperative  previste
dall'articolo 14, possono costituire societa' finanziarie che abbiano
i requisiti indicati al comma 1.
  3.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale nomina il
presidente  e  un  membro  supplente  del  collegio  sindacale  delle
societa' finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette societa'
finanziarie  devono  presentare  ogni  anno  al Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  i  rispettivi bilanci, certificati da una
societa'  di  revisione  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1975, n. 136, e
corredati  dai  bilanci  delle  cooperative  nelle  quali ciascuna ha
assunto partecipazioni.
 
          Nota all'art. 16, terzo comma:
            - L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo  1975,  n.  136,  prevede  l'istituzione  di  un albo
          speciale   delle   societa'   di  revisione,  tenuto  dalla
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa.