Art. 17. 
 
  1. E' istituito presso la Sezione  speciale  per  il  credito  alla
cooperazione, per la durata di quattro anni, un  fondo  speciale  per
gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 
  2. Il fondo di cui al comma precedente  eroga  contributi  a  fondo
perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
16 alla condizione  che  esse  partecipino  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale  nella  misura
almeno uguale ai predetti contributi. 
  3. La misura dei contributi a fondo perduto non  puo'  eccedere  di
tre  volte  l'ammontare  del  capitale   sottoscritto   da   ciascuna
cooperativa. 
  4. Le modalita' di concessione e di erogazione  dei  contributi  di
cui al presente articolo sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 
  5. In ogni caso il contributo non puo' superare il  limite  di  tre
annualita'  dell'onere  di  cassa  integrazione  speciale  per   ogni
lavoratore associato alla cooperativa. 
  6. I contributi di cui al comma 2  del  presente  articolo  possono
essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio
precedente  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  le
finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'articolo 1. 
  7. I lavoratori soci delle  cooperative  che  abbiano  ottenuto  il
contributo a  fondo  perduto  previsto  dal  presente  articolo,  non
potranno per un  triennio  usufruire  della  previdenza  della  cassa
integrazione   ordinaria   o   speciale,   ne'   di   indennita'   di
disoccupazione straordinaria.