Art. 18.

  1.  Le  quote  di partecipazione assunte dalle societa' finanziarie
nelle  singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo
17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.
  2.  Trascorso  detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto
al  riscatto  pro  quota  della  partecipazione  di cui al precedente
comma.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore
delle quote e le procedure di rimborso.
  3.  In  caso  di  scioglimento  per qualsiasi motivo delle societa'
finanziarie  le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole
cooperative  sono  di  diritto  trasferite senza gravame alla riserva
indivisibile della cooperativa.
  4.  In  caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative
nel  primo  triennio  dalla  data di erogazione del contributo di cui
all'articolo  17 l'eventuale quota di riparto spettante alla societa'
finanziaria  e'  riversata  al  fondo  speciale  di  cui  al medesimo
articolo.