Art. 19. 1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonche' per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La societa' finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 17 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario. 3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla societa' finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio e' avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validita' imprenditoriale dell'iniziativa stessa.