Art. 19.

  1.  Su  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  il Comitato interministeriale per il coordinamento
della  politica  industriale  (CIPI)  determina  le  direttive  ed  i
requisiti  minimi,  con  riferimento  al  numero  dei  dipendenti  di
ciascuna  cooperativa,  per  la concessione dei benefici previsti dal
presente   titolo,  nonche'  per  il  coordinamento  con  ogni  altra
agevolazione  alle  iniziative  industriali  prevista  da leggi dello
Stato,  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano.
  2.  La  societa'  finanziaria  che  richiede  il  contributo di cui
all'articolo   17   deve   allegare   alla   domanda   una  relazione
sull'iniziativa  intrapresa  per  la  verifica  della convenienza dei
progetti  di  investimento  sotto  i  profili  tecnico,  economico  e
finanziario.
  3.  Copia  della  domanda  e  della  relazione  prevista  dal comma
precedente  deve  essere  contemporaneamente trasmessa dalla societa'
finanziaria  alla  regione  o  alle  province autonome di Trento e di
Bolzano  nel cui territorio e' avviata l'iniziativa. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano esprimono il loro parere motivato
sulla validita' imprenditoriale dell'iniziativa stessa.