Art. 2. 
 
  1. Il Foncooper e' alimentato: 
    a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 
miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo  articolo
14, per  l'esercizio  finanziario  1984,  da  iscrivere  in  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 
    b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi 
corrisposti dalle cooperative mutuatarie; 
    c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi 
dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26  ottobre  1970,
n. 745, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale  19  giugno  1971,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del  26  luglio  1971,
istitutivo,  presso  la  Sezione  speciale  per   il   credito   alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un  fondo  speciale
conto finanziamenti; 
    d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo. 
  2.  Il  fondo  speciale  conto  finanziamenti  di  cui   al   comma
precedente, lettera c), viene soppresso a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.  Le  disponibilita'  residue,
salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al
Foncooper. 
 
          Nota all'art. 2, primo comma:
            -  L'art. 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre
          1970,  n.  745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.
          1034  ed  il decreto ministeriale 19 giugno 1971 concernono
          l'istituzione di un fondo speciale - costituito dagli utili
          spettanti  alla  partecipazione  dello  Stato  al  fondo di
          dotazione  della  sezione  speciale  per  il  credito  alla
          cooperazione  -  destinato  in  parte (fondo speciale conto
          contributi)  a  ridurre  gli interessi pagati dai mutuatari
          sui   finanziamenti   effettuati   dalla  suddetta  sezione
          speciale  ed  in parte (fondo speciale conto finanziamenti)
          per  la  concessione  di  finanziamenti  alle cooperative a
          tasso ridotto.