Art. 2. 1. Il Foncooper e' alimentato: a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro; b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie; c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti; d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo. 2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilita' residue, salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al Foncooper.
Nota all'art. 2, primo comma: - L'art. 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed il decreto ministeriale 19 giugno 1971 concernono l'istituzione di un fondo speciale - costituito dagli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione - destinato in parte (fondo speciale conto contributi) a ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla suddetta sezione speciale ed in parte (fondo speciale conto finanziamenti) per la concessione di finanziamenti alle cooperative a tasso ridotto.