Art. 20. 1. Le disponibilita' esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 e' conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 20, primo comma: - Testo dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675: "E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attivita' del fondo ha la durata di quattro anni. Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art. 2". - Testo dell'art. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526: "La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' incrementata per l'esercizio 1982, della somma di lire 100 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi". - Testo dell'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, settimo comma: "La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi".