Art. 20.

  1.  Le  disponibilita'  esistenti  sul  fondo di cui all'articolo 3
della   legge   12   agosto   1977,   n.   675,   per  effetto  anche
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 59 della legge 7
agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n.
130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale
somma  sara'  versata  dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2.  A  ciascuno  dei  fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 e'
conferita  la  somma  di  lire  90  miliardi, cui si fa fronte con le
entrate di cui al precedente comma.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 20, primo comma:
            - Testo dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675:
            "E'  costituito  presso  il Ministero dell'industria, del
          commercio    e    dell'artigianato   il   "Fondo   per   la
          ristrutturazione    e   riconversione   industriale",   con
          amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
          dell'art.   9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.
          L'attivita' del fondo ha la durata di quattro anni.
            Il  "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni
          finanziarie  alle  imprese  manifatturiere  ed  estrattive,
          condotte  anche  in  forma  cooperativa, che realizzino sul
          territorio  nazionale  progetti  di  ristrutturazione  e di
          riconversione  conformi  ai  programmi finalizzati previsti
          dal quarto comma del precedente art. 2".
            - Testo dell'art. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526:
            "La   dotazione  del  fondo  per  la  ristrutturazione  e
          riconversione  industriale, costituito ai sensi dell'art. 3
          della  legge  12  agosto  1977, n. 675, e' incrementata per
          l'esercizio  1982, della somma di lire 100 miliardi per gli
          interventi  previsti  dalla  medesima  legge  a  favore  di
          imprese  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  singole o
          riunite   in   associazioni   o   consorzi,  costituite  da
          lavoratori  collocati  in  cassa  integrazione  guadagni da
          imprese in crisi".
            -  Testo dell'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
          settimo comma:
            "La   dotazione  del  fondo  per  la  ristrutturazione  e
          riconversione  industriale, costituito ai sensi dell'art. 3
          della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  e' ulteriormente
          incrementata,  per l'esercizio 1983, della somma di lire 80
          miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a
          favore  di  imprese  cooperative  di  produzione  e lavoro,
          singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da
          lavoratori  collocati  in  cassa  integrazione  guadagni da
          imprese in crisi".