Art. 21. 
 
  1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla 
cooperazione determina la composizione del patrimonio,  le  categorie
dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e
le modalita' dei trasferimenti delle quote; determina  e  disciplina,
altresi', l'attivita', l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della
sezione, gli organi e la loro  composizione,  nonche'  le  norme  per
l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili. 
  2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al 
precedente comma, e' approvata con decreto del Ministro  del  tesoro,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e
con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su  proposta
dell'organo della sezione statutariamente  competente  e  sentito  il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
approva il nuovo statuto della  Sezione,  su  proposta  del  comitato
esecutivo della Sezione e sentito il Comitato  interministeriale  per
il credito ed il risparmio. 
  4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo 
statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5,  6,  primo
comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4  della  legge  25
novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127.