Art. 21. 1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalita' dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresi', l'attivita', l'organizzazione ed il funzionamento della sezione, gli organi e la loro composizione, nonche' le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili. 2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo della sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.