Art. 22. 
 
  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  incrementare  la  propria
partecipazione al fondo di dotazione della sezione  speciale  per  il
credito alla cooperazione nella misura di 20  miliardi  per  ciascuno
degli  anni  1985-86-87.  All'onere  relativo  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1985-87,  al  capitolo  9001  dello   stato   di
previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1985,  alla  voce
"Interventi a sostegno della cooperazione industriale".