Art. 22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce "Interventi a sostegno della cooperazione industriale".