Art. 23.

  1.  Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, come
modificato  dall'articolo  15  della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e
dall'articolo  6-bis  del  decreto-legge  31  ottobre  1980,  n. 693,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n.  891,  sono  ulteriormente  elevati,  rispettivamente,  da lire 10
milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.
  2.  La  ritenuta  a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo
comma,  del  decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge,
con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' elevata dal
10 al 12,50 per cento.
 
          Note all'art. 23, primo comma:
            -  Testo  dell'art.  13  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, modificato dall'art.
          15  della  legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 6-bis
          del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella
          legge 22 dicembre 1980, n. 891:
            "Sono   esenti   dall'imposta   locale  sui  redditi  gli
          interessi  sulle  somme  che,  oltre alle quote di capitale
          sociale,  i  soci  persone  fisiche  versano  alle societa'
          cooperative  e  loro  consorzi  o che questi trattengono ai
          soci stessi, a condizione:
              a)  che  i  versamenti e le trattenute siano effettuati
          esclusivamente  per il conseguimento dell'oggetto sociale e
          non  superino,  per  ciascun  socio,  la  somma  di lire 20
          milioni.  Tale  limite  e' elevato a lire 40 milioni per le
          cooperative  di  conservazione, lavorazione, trasformazione
          ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di
          produzione e lavoro;
              b)  che  gli interessi corrisposti sulle predette somme
          non  superino il saggio degli interessi legali aumentato di
          2,5 punti".

          Nota all'art. 23, secondo comma:
            -  Testo  dell'art. 20, ottavo comma, del decreto-legge 8
          aprile  1974,  n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974,
          n. 216:
            "Ricorrendo  le  condizioni  stabilite  nell'art.  13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   601,   sugli  interessi  e  sui  redditi  di  capitale
          corrisposti  ai  propri  soci persone fisiche residenti nel
          territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al
          comma  precedente  la  ritenuta  del  15 per cento prevista
          dall'ultimo  comma  dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al
          10 per cento ed e' applicata a titolo di imposta".