Art. 23. 1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni. 2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' elevata dal 10 al 12,50 per cento.
Note all'art. 23, primo comma: - Testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891: "Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire 20 milioni. Tale limite e' elevato a lire 40 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali aumentato di 2,5 punti". Nota all'art. 23, secondo comma: - Testo dell'art. 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216: "Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del 15 per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 10 per cento ed e' applicata a titolo di imposta".