Art. 24. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI