Art. 3. 1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacita' futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente. 2. Nei casi previsti al numero 2) del comma 4 del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto puo' essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie. 3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non puo' superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, numero 2), e al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1), comma 4, del medesimo articolo. 4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione. 5. I progetti di cui al comma 4, numero 1), del precedente articolo 1, comprese le sostituzioni di passivita', sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.