Art. 3.

  1.  I  finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati
in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione
di   progetti,   tenendo   anche  conto  della  capacita'  futura  di
autofinanziamento  e  della  previsione di puntuale rimborso da parte
della cooperativa richiedente.
  2.  Nei  casi  previsti  al  numero  2)  del comma 4 del precedente
articolo  1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto
puo'  essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti
fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.
  3.  In  ogni  caso,  l'importo massimo di ciascun finanziamento non
puo'  superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4,
numero  2),  e  al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1 ed i 200
milioni  di  lire  per  i  progetti di cui al numero 1), comma 4, del
medesimo articolo.
  4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche'
l'ammontare  del  capitale investito fissato al comma successivo e la
misura  dei  tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo
articolo  6,  possono  essere modificati con decreto del Ministro del
tesoro su proposta della Sezione.
  5. I progetti di cui al comma 4, numero 1), del precedente articolo
1, comprese le sostituzioni di passivita', sono finanziabili solo nei
confronti  di  cooperative  il  cui  capitale  investito  non superi,
secondo  i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183,
i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.