Art. 4. 
 
  1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del 
precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti
e su ogni loro pertinenza, sui  macchinari  e  sugli  utensili  della
cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. 
  2. Il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei 
terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo  la  data
di annotazione stabilita nei commi successivi. 
  3. Il privilegio immobiliare e' preferito ad ogni altro titolo di 
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione  dei  privilegi
per le spese di giustizia e di quelli di cui  all'articolo  2780  del
codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti  da
privilegi  o  ipoteche  preesistenti  alle  annotazioni  di  cui   ai
successivi commi. 
  4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i 
privilegi per i contributi a istituti,  enti  o  fondi  speciali  che
gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria. 
  5. Il privilegio di cui sopra e' annotato nell'apposito registro di 
cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1 ottobre  1947,  n.  1075,  presso  gli  uffici  dei  registri
immobiliari e gli  uffici  tavolari  competenti,  in  relazione  alla
localita' in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo
1524 del codice civile presso  il  tribunale  competente,  sempre  in
relazione alla localita' in cui si trovano i beni. 
  6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della 
circoscrizione nella quale  la  cooperativa  aveva  la  propria  sede
all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento. 
  7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte piu' 
annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di
priorita' tra le rispettive ragioni e' determinato dalla  data  delle
annotazioni medesime. 
  8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere 
richiesta. 
  9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione  speciale  per  il
credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper. 
  10. Il privilegio di cui ai commi precedenti e' esente da qualsiasi
tassa o imposta indiretta sugli affari.