Art. 5.

  1.  La  durata massima dei finanziamenti non puo' superare gli otto
anni  se  il  progetto  riguarda  la  realizzazione  o  l'acquisto di
macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.
  2.  Fermi  restando i limiti di durata massima di cui al precedente
comma,   viene  accordato  un  periodo  massimo  di  preammortamento,
rispettivamente di un anno e di due anni.
  3.  La  durata  del  finanziamento  si  considera  decorrente dal 1
gennaio e dal 1 luglio antecedente la prima erogazione.
  4. La data di cessazione dell'attivita' della cooperativa, prevista
statutariamente,   deve   essere   posteriore   alla   scadenza   del
finanziamento.