Art. 5. 1. La durata massima dei finanziamenti non puo' superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi. 2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni. 3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1 gennaio e dal 1 luglio antecedente la prima erogazione. 4. La data di cessazione dell'attivita' della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.