Art. 6.

  1.  I  finanziamenti  previsti dall'articolo 1 della presente legge
sono  rimborsati  in  rate semestrali costanti, posticipate, al tasso
che  viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro
in  relazione  all'andamento  del mercato finanziario e in misura non
superiore  al  50  per  cento  dei  tassi  di riferimento dei singoli
settori interessati.
  2.  Il tasso e' ridotto a meta' per le cooperative e per i progetti
di  cui  al  comma  5  dell'articolo  1,  nonche'  per  i progetti da
realizzarsi  nelle  aree  gia'  di  competenza  della  Cassa  per  il
Mezzogiorno  e  per  il  caso  in  cui  l'ente richiedente integri la
domanda  di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale
sociale,  pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento
previsto.
  3.  Oltre  ai  tassi  di  interesse, determinati ai sensi dei commi
precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le
spese  relative  ai  contratti  e quelle - anche tributarie - ad essi
inerenti.