Art. 6. 1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati. 2. Il tasso e' ridotto a meta' per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonche' per i progetti da realizzarsi nelle aree gia' di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto. 3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti.