Art. 7. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge. 2. Il Foncooper e' amministrato, con separata contabilita', dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione. 3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge. 4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro. 5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.