Art. 7.

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto  con  i  Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale,   tenuto   conto   degli   indirizzi  generali  di  politica
industriale  e commerciale, emana le direttive per la concessione dei
finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.
  2.  Il  Foncooper e' amministrato, con separata contabilita', dalla
Sezione speciale per il credito alla cooperazione.
  3.  Alla  fine  di  ogni  anno la Sezione trasmettera' al Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato apposita relazione
illustrativa   sullo   stato   di  utilizzazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1 della presente legge.
  4.  Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi
all'istruttoria,  all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un
compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.
  5.  Con  lo  stesso  decreto viene fissata la misura dell'interesse
annuo  che  la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite
al Foncooper e non utilizzate.