Art. 8. 1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge: 1) stabilisce in conformita' alle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte; 2) accerta i requisiti di ammissibilita' al Foncooper di ciascun progetto presentato; 3) delibera l'accoglimento totale o parziale, nonche' il rigetto di ciascuna domanda. 2. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie.