Art. 8.

  1.  La  Sezione  speciale  per  il  credito  alla  cooperazione, in
relazione  ai  finanziamenti  previsti  dal  titolo  I della presente
legge:
    1) stabilisce in conformita' alle direttive di cui al comma 1 del
precedente  articolo  i  criteri  in  base  ai  quali  le  domande di
finanziamento possono essere accolte;
    2)  accerta i requisiti di ammissibilita' al Foncooper di ciascun
progetto presentato;
    3)  delibera l'accoglimento totale o parziale, nonche' il rigetto
di ciascuna domanda.
  2.  Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme,
l'incasso   delle   rate  di  ammortamento,  le  eventuali  procedure
esecutive  in  caso  di  mancato  rimborso, sono curate dalla Sezione
secondo le proprie norme statutarie.